poiesisolidale
Per promuovere la cultura della solidarietà abbiamo bisogno anche
di te
STATUTO
TITOLO I -DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1 - Denominazione
E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata
"Poiesisolidale" ai sensi del decreto legislativo 4 Dicembre
1997 n. 460, i cui contenuti e la cui struttura sono ispirati ai principi di
solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva
partecipazione degli associati alla vita dell'associazione stessa.
Art. 2 - Sede
L’associazione ha la propria sede legale in Cagliari, Via Dei
Giudicati n. 22. Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate
in Italia ed all’estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell’attività
associativa.
Art. 3 - Premesse ideologiche
L’associazione promuove attività finalizzate alla relazione di
aiuto alla persona, per la crescita sociale, psicologica e per la salute, al
fine di arrecare beneficio diretto a favore di persone svantaggiate in ragione
delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
La solidarietà è un valore condiviso dai membri dell’associazione
poiesisolidale, che è un valore che origina e si esprime partendo dalla
consapevolezza del senso della propria vita, e si realizza in modo autentico
quando il bisogno profondo della persona coincide con la necessità di essere
sensibili alle difficoltà umane del prossimo. Per essere solidali in modo
autentico bisogna aver superato la tendenza naturale degli individui ad
instaurare “relazioni strumentali”, ovvero attivarsi ed interagire sulla base
del proprio interesse personale. Anche la gestione delle risorse economiche
deve partire dalla consapevolezza che tutto ciò che si possiede è un dono, e
che ciascuno può quindi scegliere di diventare come un “amministratore della
provvidenza”, ovvero mettere a disposizione della comunità umana le risorse che
la vita ha fornito per compiere il cammino esistenziale. Non poniamo barriere
ideologiche al nostro operare sulla quantità delle risorse materiali, perché
l'uomo ricco non è chi possiede molti soldi, ma colui che cerca di coprire il
disagio esistenziale con i beni materiali, a prescindere da quanti ne possiede,
e l'uomo povero non è colui che non ha risorse materiali, ma colui che si
abbandona alla relazione con gli altri senza preoccuparsi di quanto gli
convenga. Con poiesiSolidale scegliamo quindi, per quanto possibile, di
abbandonare la preoccupazione per la sopravvivenza materiale e tendiamo a
coltivare il dono della sensibilità nelle relazioni umane.
Art. 4 -Finalità e scopi
L’associazione svolge e promuove progetti socio-sanitari, per lo
sviluppo sociale e psicologico e la salute della persona e si prefigge le
seguenti finalità:
1. Assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria a favore di
soggetti con disagio psicologico e/o sociale;
2. Attività di sensibilizzazione sui problemi della emarginazione
sociale, della parità di trattamento e della non discriminazione dei soggetti
appartenenti ai gruppi sociali a rischio di esclusione;
3. Attività di assistenza legale a favore di soggetti con disagio
sociale che si trovino in situazione di bisogno, in ogni eventuale controversia
giudiziaria;
4. Attività di istruzione e formazione, anche professionale e
orientamento al lavoro per i soggetti con disagio sociale che entrino in contatto
con l'associazione;
L’Associazione Poiesisolidale può utilizzare per il raggiungimento
dei propri scopi strutture o mezzi materiali forniti da altri enti, aziende od
organizzazioni pubbliche e private, al fine di realizzare i suoi progetti, così
come può collaborare con altri enti, aziende od organizzazioni pubbliche e
private, per la realizzazione di progetti condivisi.
Art.5 -Attività.
Per la realizzazione delle finalità, l'associazione si avvale di
comitati organizzativi, denominati “Poli” che operano per settori e con le
modalità stabilite dal regolamento, approvato dall'assemblea. A titolo
meramente esemplificativo si elencano le seguenti attività:
·
progetti
per il sostegno psicologico e legale di persone svantaggiate o affette da
disagio psichico, o vittime di prevaricazioni o abusi sia in ambito familiare
che sociale; per la sensibilizzazione delle istituzioni e della cittadinanza
sui temi dell’esclusione sociale, e il sostegno de cambiamenti nelle politiche
pubbliche per tutelare i diritti negati;
·
servizio
di tutoraggio in equipe per la gestione di casi complessi che non potrebbero
essere gestiti da un singolo operatore, eventualmente con la nomina di un “case
manager” che coordina e supervisiona il lavoro svolto dai singoli operatori;
·
attività
laboratoriali, tirocini formativi, tirocini lavorativi e tutte le attività
finalizzate al raggiungimento di specifiche competenze per la realizzazione dei
progetti, e semplicemente per fornire alla persona una occasione di crescita
personale.
·
condurre
un centro di ascolto, come momento di prima accoglienza del bisogno consapevole
o inconsapevole di crescita personale, con lo scopo di avviare la persona verso
un cammino adatto alle sue personali caratteristiche.
·
organizzare
e sostenere un centro di accoglienza, qui definito come “casa poiesisolidale”,
ovvero una abitazione adatta alla realizzazione di momenti comunitari,
occasionali o sistematici, o la coabitazione occasionale o periodica di alcuni
soci, che organizzano nella “casa poiesisolidale” attività di solidarietà
rivolte prevalentemente alle persone esterne in condizioni di disagio
psico-sociale invitate dalla associazione, con lo scopo di favorire la
socializzazione solidale.
·
organizzare
eventi sociali e culturali, finalizzati a diffondere il seme della solidarietà
tra le persone e a raccogliere fondi da destinare a progetti solidali.
·
contribuire
al mantenimento della Banca del Tempo poiesiSolidale.
·
realizzare
un orto solidale o altre attività nel campo della alimentazione secondo criteri
che favoriscano la cooperazione.
·
organizzare
una forma autonoma di microcredito, finalizzata al sostegno dei propri progetti
a favore delle categorie svantaggiate già sopra indicate, secondo un
regolamento specifico, approvato dal direttivo.
Per lo svolgimento delle sue attività si avvarrà di un
proprio regolamento interno su indicazione ed approvazione del direttivo. In
particolare si nominerà un coordinatore per ogni attività sostenuta e condotta
dalla associazione Poiesisolidale e per ogni polo specialistico, che farà
riferimento al direttivo della associazione.
L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che
si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività
istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed
integrazioni. Inoltre l’associazione potrà eventualmente compiere tutte le
operazioni immobiliari ed immobiliari che, a giudizio dei propri organi
competenti, siano necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento dei
propri fini con esclusione di ogni intento speculativo e di ogni attività
diversa da quella direttamente connessa.
Art. 6 - Convenzioni e contributi
L’Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi
internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato,
Regioni, Enti Locali, Asl, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati
ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.
L’associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti,
sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere,
attraverso il proprio rappresentante legale, a incassare le somme elargite
rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità. L’associazione
dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti
degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende
pubbliche e private.
L’associazione si impegna a non favorire o promuovere gli
interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori,
dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell’associazione o
comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d’opera retribuita,
ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali
a favore dell’Associazione.
Art. 7 - Durata
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo
scioglimento ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto.
Art. 8 - Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
-l’assemblea dei soci;
-il consiglio direttivo;
-il presidente dell’associazione;
-il vicepresidente;
-il segretario;
-il tesoriere.
TITOLO II -ASSOCIATI
Art. 9 - Qualifica degli associati
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni
con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che siano
interessate all’attività dell’associazione stessa e si riconoscano nei principi
ispiratori che animano l'associazione.
L’associazione è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari
e dai soci emeriti.
I soci fondatori e i soci ordinari partecipano all’Assemblea degli
associati ed hanno diritto di voto.
Sono considerati soci fondatori quelle persone presenti
all’assemblea costitutiva.
Art. 10 - Ammissione
Si diventa soci ordinari presentando domanda di ammissione
scritta, sostenuta da almeno due soci, all’esame del consiglio direttivo il
quale con propria delibera la accoglie o la respinge.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo. Inoltre l’adesione all’Associazione
comporta l’accettazione delle norme dello statuto e dell’eventuale regolamento
interno.
Art. 11 -Recesso ed Esclusione
La qualifica di associato si perde per:
-morte: in caso di morte di un associato, il rapporto non si
trasmette agli eredi e/o aventi causa;
-per scioglimento, qualora l’associato sia persona giuridica o
associazione di fatto;
-dimissioni o recesso: ogni associato indipendentemente dal motivo
e/o dalla causa, può recedere dall'Associazione in ogni momento.
-esclusione: l'esclusione potrà avvenire su decisione del
consiglio direttivo per gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari,
comportamenti lesivi al buon nome dell’associazione e ai principi che la
ispirano, insanabile dissidio sorto tra l'associato e gli organi
dell'associazione e i suoi componenti, o tra l'associato e gli altri associati,
per il mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
TITOLO III -ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12 - L’assemblea
L’assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal presidente
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. Hanno diritto di
partecipazione e al voto tutti i soci fondatori e ordinari in regola col
pagamento della eventuale quota associativa annuale determinata dal consiglio
direttivo, e che non siano decaduti ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto.
E’ ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si
trovino all’estero o siano assenti per validi motivi. Ogni socio può ricevere
una sola delega che deve essere scritta. E’ ammessa anche la delega trasmessa
per mezzo telematico.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal consiglio direttivo
entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
L’assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il
consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del presidente o
di almeno un terzo (1/3) degli associati aventi diritto al voto, sottoponendo
alla discussione dell’assemblea dei soci l’ordine del giorno programmato.
L’assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega
di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera a maggioranza dei
presenti.
La convocazione è fatta tramite affissione dell’avviso presso la
sede della associazione, o attraverso un mezzo telematico, contenente le
indicazioni del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia
di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, entro quindici
(15) giorni prima dell’adunanza.
L’assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul
rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere
generale iscritti all’ordine del giorno.
All’assemblea ordinaria spetta:
-la ratifica del rendiconto consuntivo annuale e l’approvazione
del bilancio preventivo, approvati e presentati dal consiglio direttivo;
-l’elezione dei membri del consiglio direttivo, nonché l’elezione
del presidente e del vicepresidente fra i membri del consiglio direttivo;
-l’approvazione dei programmi di lavoro e di intervento
dell’associazione;
-l’assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti
all’ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.
All’assemblea straordinaria è riservata:
-a) la modifica del presente statuto;
-b) lo scioglimento dell’associazione;
-c) qualsiasi delibera sia stata inserita all’ordine del giorno.
Le deliberazioni di cui ai punti a) e b), devono essere adottate a
maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega
all’assemblea validamente costituita.
L’assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento interno, che
stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto.
Art. 13 - Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ordinaria dei soci
per il periodo di due anni. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il
presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed il segretario. Il numero dei
suoi componenti varia da cinque a undici secondo delibera dell’assemblea. In
caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più consiglieri,
l’assemblea nella prima convocazione provvederà a sostituirli. I sostituti
dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo. Il consiglio
direttivo delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualità di
socio da sottoporre all’assemblea per la ratifica, determina annualmente
l’ammontare eventuale delle quote sociali,
segue l’attuazione dei programmi dell’associazione nell’ambito delle
linee generali e programmatiche decise dall’assemblea dei soci, scegliendo le
strutture operative più idonee alla gestione delle attività, delibera in caso
di urgenza spese di carattere straordinario.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente e in sua
assenza dal vicepresidente, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su
convocazione del presidente stesso o di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.
L’appartenenza al consiglio cessa per dimissioni presentate per
iscritto al presidente o al segretario, per decesso, per decadenza che si
verifica ogni qualvolta un consigliere non partecipa a tre riunioni del
consiglio senza che la sua assenza sia giustificata da un valido motivo. La
deliberazione deve essere adottata dal consiglio.
Art. 14 - Il presidente dell’associazione
Il presidente è nominato dall’assemblea dei soci, e rimane in
carica per il periodo di due anni, ed è rieleggibile. Il presidente ha la firma
sociale e la rappresentanza legale e agisce in nome e per conto
dell'Associazione, convoca e presiede il consiglio direttivo concordando
l’ordine del giorno con il segretario, presiede l’assemblea ordinaria e
straordinaria dei soci, rappresenta l’associazione verso l’esterno.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza
o impedimento.
Art.15. - Il tesoriere.
Il tesoriere coordina la gestione patrimoniale, secondo le norme
giuridiche e fiscali vigenti, in collaborazione con i professionisti dei Poli
della Associazione Poiesisolidale.
Art. 16 – Il segretario
Il segretario è eletto dal consiglio direttivo per il periodo di
due anni rinnovabili. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle
adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il
consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive.
TITOLO IV -DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 -Amministrazione e patrimonio
Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente
tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
L’associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge
con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.
Il patrimonio o fondo sociale è costituito dalle eventuali quote
sociali annuali determinate dal consiglio direttivo e versate dagli associati,
dai contributi versati liberamente dagli associati, dagli acquisti mobiliari ed
immobiliari fatti a qualunque titolo, acquistati con le quote e i contributi
degli associati, da donazioni, lasciti, sussidi e contributi concessi da
istituti, enti pubblici e privati, associazioni e/o privati cittadini.
Le eventuali quote sociali versate non sono ripetibili e non sono
trasmissibili.
Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono
chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di
recesso.
Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di
gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi
istituzionali. Durante la vita dell’associazione è fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o
capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre associazioni senza fini di lucro che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. I
proventi derivanti dal patrimonio sono destinati ai fini dell’associazione;
insieme ad ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio, essi
verranno utilizzati per sopperire alle spese di organizzazione e di gestione
dell’associazione.
Prima del quindici (15) dicembre di ogni anno, il consiglio
direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce le eventuali
quote associative per l’anno successivo.
Art. 18 - Scioglimento e liquidazione
L'associazione si scioglie per volontà degli associati, approvata
dall'assemblea straordinaria a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci
presenti o rappresentati per delega all’assemblea validamente costituita. In
caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio verrà obbligatoriamente
devoluto a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe.
Art. 19 - Norme transitorie
Contestualmente all’approvazione del presente statuto, i soci
fondatori provvederanno alla elezione del consiglio direttivo, del presidente,
del vicepresidente del segretario e del tesoriere.
Art. 20 - Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le
disposizioni di diritto comune.
Art. 21 Revisore dei Conti
Qualora l'assemblea lo ritenga necessario o, nei casi di legge, la
stessa nomina un revisore unico od un collegio dei revisori dei conti composto
di tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare
la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto,
predisponendo una relazione annuale in
occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.